Corte di Cassazione, ordinanza n. 32268 depositata il 21 novembre 2023
giudicato esterno
RILEVATO CHE
1. La società contribuente T. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 per IRES, IRAP e IVA quale effetto del recupero a tassazione di costi relativi a prestazioni rese da una impresa individuale (B.A.), ritenute attinenti a operazioni «inesistenti».
2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso.
4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 6 giugno 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, valorizzando il giudicato formatosi in relazione a due diversi periodi di imposta (2005 e 2006). Il giudice di appello ha, peraltro, rilevato che i giudizi in relazione ai quali si è fatto applicazione del giudicato esterno non vedevano come parte l’odierna contribuente ma un terzo (R.T. S.r.l.), che doveva ritenersi parte correlata (medesima compagine sociale), era risultata titolare di un precedente contratto di manutenzione avente identico oggetto di quello di cui era parte la società contribuente e prestazioni analoghe, nonché a causa del fatto che le dichiarazioni rese dall’impresa emittente si riferivano anche al periodo di imposta 2007. Parimenti, il giudice di appello ha ritenuto non ostativa alla formazione del giudicato il fatto che fossero intervenute in giudizio due diverse Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate
5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che possa fare stato nel giudizio in oggetto il giudicato formatosi in diversi periodi di imposta che aveva coinvolto un diverso contribuente. Osserva parte ricorrente come nel caso di specie fosse stato accertato che il giudizio riguardava altro contribuente e, conseguentemente, altre fatture e altri periodi di imposta. Osserva parte ricorrente come il giudicato esterno in materia tributaria sia applicabile solo per statuizioni relative a elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, circostanza non riscontrata nel caso di specie e, comunque, non riscontrabili in relazione alle circostanze valorizzate dal giudice di appello. Osserva, inoltre, come la pronuncia sia gravemente viziata dalla violazione dei limiti soggettivi del giudicato, per avere il giudice del merito travalicato tali limiti in forza della dichiarata applicazione degli effetti riguardanti un terzo.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata ha effettivamente preso in esame i fatti costitutivi della pretesa tributaria e i mezzi di prova ai fini dell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, trascurando le circostanze che invece connotavano l’inesistenza oggettiva delle prestazioni sottostanti, quali l’assenza di contratti, l’estraneità delle prestazioni fatturate all’attività caratteristica dell’emittente, l’inesistenza della partita IVA riportata sulle fatture emesse, l’assenza di struttura organizzativa dell’emittente e le stesse dichiarazioni rese dall’emittente, che aveva dichiarato come mai avvenute le operazioni commerciali sottostanti l’emissione delle fatture.
3. Il primo motivo è fondato. L’estensione del giudicato esterno non può operare oltre i limiti soggettivi dello stesso, salvo che si sia in presenza di più coobbligati solidali in relazione agli effetti favorevoli della sentenza ottenuta da un coobbligato in relazione agli altri coobbligati a termini dell’art. 1306, comma 1, cod. civ. (Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 36713). In assenza di tale presupposto, il giudicato esterno può operare solo in relazione alle stesse parti, risultando diversamente la sentenza resa inter alios, per cui non è possibile estenderne gli effetti a terzi, come nel caso di specie.
4. Inoltre, ove vengano in luce imposte periodiche, l’effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (Cass. Sez. V, 4 marzo 2021, n. 5939), stante il principio della autonomia dei periodi di imposta (Cass., Sez. U., 25 marzo 2021, n. 8500).
4. Tale principio è operante con ancora maggiore pregnanza nelle controversie in materia di IVA, la cui applicazione non potrebbe essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall’art. 2909 cod. civ. e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano la realizzazione del principio di contrasto dell’abuso del diritto, al fine di garantire la piena applicazione del sistema di accertamento di imposta (CGUE, 16 luglio 2020, Cabinet de Avocat, C- 424/19, punti 31 – 33; CGUE, 3 settembre 2009, Fallimento Olimpiclub, C-2/08; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33596; Cass., Sez. V, 14 giugno 2019, n. 16010: Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15374). Sicché il giudicato esterno potrebbe anche essere rimesso in discussione in sede di controllo giurisdizionale di un’altra decisione dell’autorità tributaria competente riguardante lo stesso contribuente o soggetto passivo, ma riguardante un esercizio di imposta distinto.
5. Nella specie, è stato accertato che il giudicato riguardava persone giuridiche diverse e diversi periodi di imposta, per cui non può farsi applicazione nel caso di specie del giudicato esterno. Il primo motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo, con rinvio al giudice a quo per la valutazione degli elementi posti a fondamento dell’atto impugnato, oltre che per la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.