Corte di Cassazione, ordinanza n. 16717 depositata il 14 giugno 2021 – La deduzione in oggetto doveva ritenersi ammissibile, perché integrativa non di un ‘nuovo motivo’ avverso la sentenza di primo grado, e neppure di un’eccezione in senso proprio, quanto di un elemento difensivo basato su una circostanza (giudicato esterno su un elemento costitutivo dell’imposizione) sopravvenuta e suscettibile di essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio