Corte di Cassazione sentenza n. 17506 depositata il 31 maggio 2022 – La parte che deduce l’esistenza di un giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione; in proposito, non si può neppure ritenere che l’eventuale mancata contestazione della controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza