Corte di Cassazione, ordinanza n. 20322 depositata il 10 luglio 2023 – In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto