processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 7927 depositata il 25 marzo 2025 – In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7940 depositata il 25 marzo 2025 – L’avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale e non è pertanto funzionale al processo ma solo alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria. Alla notificazione dell’avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d’ufficio delle nullità

L'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale e non è pertanto funzionale al processo ma solo alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria. Alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità

Il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9225 depositata l'8 febbraio 2025, intervenendo in tema di impugnabilità del  provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9225 depositata l’ 8 aprile 2025 – Il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell’annullamento dell’atto tributario divenuto definitivo è consentito, purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute. Invece deve escludersi che possa essere accolta l’impugnazione dell’atto di diniego proposta dal contribuente il quale contesti vizi dell’atto impositivo che avrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede di impugnazione prima che divenisse definitivo

Il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. Invece deve escludersi che possa essere accolta l’impugnazione dell'atto di diniego proposta dal contribuente il quale contesti vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede di impugnazione prima che divenisse definitivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7363 depositata il 19 marzo 2025 – L’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista sensoriale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista sensoriale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali

L’atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 7309 depositata il 19 marzo 2025, intervenendo in tema di impugnabili delle variazioni catastali nel processo tributario, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 7309 depositata il 19 marzo 2025 – In tema di contenzioso tributario, l’atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – norma quest’ultima che annovera nell’oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale – per cui è impugnabile, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario

In tema di contenzioso tributario, l'atto di diniego della variazione catastale, emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientra tra quelli relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - norma quest'ultima che annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale - per cui è impugnabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 546 del 1992, dinanzi al giudice tributario

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