processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6624 – L’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato

L'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6618 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6610 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6609 – Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, ovvero solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale

Sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, ovvero solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6607 – In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso

In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6592 – Il libero convincimento del giudice di merito, in tema di presunzioni, sia sindacabile nei (ristretti) limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè, per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato. Il fatto di cui sia stato omesso l’esame possa riguardare, oltre che un fatto principale, anche un fatto secondario e, quindi, le presunzioni semplici in quanto queste ultime, a loro volta, si fondano su di un ragionamento che investe un fatto secondario. Dunque, l’aver omesso di esaminare fatti secondari decisivi, in grado di fondare una presunzione semplice, può certamente dar luogo ad un vizio della sentenza

Il libero convincimento del giudice di merito, in tema di presunzioni, sia sindacabile nei (ristretti) limiti di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè, per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato. Il fatto di cui sia stato omesso l’esame possa riguardare, oltre che un fatto principale, anche un fatto secondario e, quindi, le presunzioni semplici in quanto queste ultime, a loro volta, si fondano su di un ragionamento che investe un fatto secondario. Dunque, l’aver omesso di esaminare fatti secondari decisivi, in grado di fondare una presunzione semplice, può certamente dar luogo ad un vizio della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6501 – In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame

In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6599 – Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può avere ad oggetto solo il fatto che il giudice di merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali

Una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può avere ad oggetto solo il fatto che il giudice di merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali

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