CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4465 – Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l’Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri
Ogni qual volta il contraddittorio, nella procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore, sia stato regolarmente attivato e il contribuente abbia omesso di parteciparvi, oppure, anche partecipando, non abbia allegato alcunché per spiegare lo scostamento, l'Ufficio non è più tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri