processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6387 – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 febbraio 2022, n. 6284 – Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 6031 – Le prove “atipiche”, le quali, oltre che soggette alla generale valutazione di attendibilità intrinseca e di compatibilità logica tra le stesse, hanno in ogni caso il valore probatorio proprio degli elementi indiziari; sicché, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione

Le prove "atipiche", le quali, oltre che soggette alla generale valutazione di attendibilità intrinseca e di compatibilità logica tra le stesse, hanno in ogni caso il valore probatorio proprio degli elementi indiziari; sicché, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 febbraio 2022, n. 3144 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2022, n. 5946 – Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva

Nel contenzioso tributario, la sentenza penale irrevocabile intervenuta per reati attinenti ai medesimi fatti su cui si fonda l'accertamento degli uffici finanziari rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 6063 – In tema di imposte sui redditi, l’operazione di “stock lending”, ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile

In tema di imposte sui redditi, l’operazione di "stock lending", ossia di prestito di azioni, che preveda, a favore del mutuatario, il diritto all’incasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente, o meno, all’ammontare dei dividendi riscossi) realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che in un caso si verta su un diritto reale e, nell’altro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dall’art. 109, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, restando il versamento della commissione costo indeducibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5279 – L’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l’art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto, in relazione a tale documento, il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto

L’obbligo della lingua italiana per gli atti processuali (art. 122 cod. proc. civ.) non opera per i documenti in cui trova applicazione invece l’art. 123 cod. proc. civ., norma per la quale il documento prodotto si intende acquisito nella lingua in cui è redatto, in relazione a tale documento, il giudice ha facoltà di disporre la traduzione, sia nel caso in cui vi sia contestazione sul contenuto dello stesso, sia nel caso in cui il giudice non conosca la lingua in cui il documento è redatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171 – Non è ravvisabile la violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle

Non è ravvisabile la violazione dell'art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli "estratti" non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle

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