CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2022, n. 3476

Tributi – Accertamento maggior reddito di partecipazione nell’impresa familiare – Sanzioni per infedele dichiarazione

Fatti di causa

Con l’avviso di accertamento n. 228/87 fu contestato al Sig. S. C. (d’ora in poi, anche “il contribuente”) l’omessa dichiarazione di un maggior reddito di partecipazione (con quota del 50%) nell’impresa familiare del padre G.B.C., in precedenza soggetta a rettifica, accertando di conseguenza il reddito di lire 237.327.000 rispetto a quello dichiarato di lire 19.061.000.

Il presente giudizio dinanzi a questa Suprema Corte riguarda solo le sanzioni irrogate nel suddetto avviso, atteso che nelle fasi di merito è passato in giudicato l’accertamento della violazione commessa, il conseguente maggior reddito accertato e la ripresa a tassazione.

Si discute, dunque, in questa sede, della debenza delle sanzioni da parte del contribuente e della sussistenza dell’esimente di cui all’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis.

La Commissione di primo grado, su ricorso del contribuente, accolse in parte le difese del C., dichiarando legittimo il recupero a tassazione ma annullando le sanzioni irrogate per infedele dichiarazione, affermando al riguardo la sussistenza di una “obiettiva incertezza della norma” prevista come esimente dall’allora vigente art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Il giudicato interno sulla ripresa a tassazione del maggior reddito da partecipazione all’impresa familiare deriva dal fatto che la sentenza di primo grado era stata appellata solo dall’ufficio con riferimento all’esclusione delle sanzioni.

La Commissione di secondo grado, in punto di applicabilità delle sanzioni, ribaltò la decisione di primo grado, dichiarando dovuta anche la sanzione irrogata per infedele dichiarazione.

Su ricorso del contribuente, la Commissione tributaria centrale riformò la decisione di secondo grado, ritenendo sussistente l’esimente dell’ultimo comma dell’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973 applicabile ratione temporis.

Avverso la decisione della Commissione tributaria centrale l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste il contribuente con controricorso.

In vista dell’adunanza camerale del 24 novembre 2021, il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. (ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.), nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (ex art. 350, comma primo, n. 5 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la motivazione dell’esclusione delle sanzioni in capo al contribuente per infedele dichiarazione sarebbe apparente ed apodittica, in quanto la Commissione a quo non avrebbe nemmeno indicato quali siano stati, nella fattispecie, gli elementi di “obiettiva incertezza” risultati determinanti per annullare la sanzione.

1.1. Il motivo è fondato.

La motivazione dell’esclusione dell’applicazione della sanzione irrogata al contribuente, contenuta nella decisione della CTC a quo, è del tutto apparente, in quanto si limita a ritenere sussistenti i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973 senza spiegare in cosa siano consistiti, nella fattispecie di causa, quei presupposti e quelle condizioni.

2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

3. La decisione impugnata, pertanto, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla CTR della Liguria affinché, in diversa composizione, decida nuovamente, con motivazione adeguata, sull’impugnazione del contribuente, tenendo presente che il thema decidendum è quello dell’applicabilità a S. C. della sanzione irrogatagli per infedele dichiarazione.

Nel decidere nuovamente sull’impugnazione del contribuente, il giudice del rinvio si atterrà ai princìpi stabiliti da Cass., sez. 5, n. 34222 del 2019 (in particolare al punto 4.5).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla CTR della Liguria in diversa composizione che si atterrà alle indicazioni contenute in parte motiva.