processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 giugno 2021, n. 15619 – Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.

Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice"posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15413 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 giugno 2021, n. 15321 – In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4%, ai sensi dell’art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, si riferisce non soltanto alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilità di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data dell'1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4%, ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, si riferisce non soltanto alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14771 – In tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti

In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. "scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14566 – L’azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore

L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15252 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 giugno 2021, n. 15217 – Quando il ragionamento della CTR costituisce al più una semplice premessa concettuale rispetto a successive argomentazioni, atte a sorreggere la decisione, sicché, in ultima analisi, è ravvisabile una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e in parte qua (ossia, come suaccennato, in relazione all’appello dell’ufficio) vizia di nullità la sentenza

Quando il ragionamento della CTR costituisce al più una semplice premessa concettuale rispetto a successive argomentazioni, atte a sorreggere la decisione, sicché, in ultima analisi, è ravvisabile una ratio decidendi impercettibile, che riduce la motivazione a pura apparenza e in parte qua (ossia, come suaccennato, in relazione all'appello dell'ufficio) vizia di nullità la sentenza

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