processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2021, n. 13825 – L’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione

L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2021, n. 12372 – In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela – pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, l’art. 10, comma 2, l. n. 212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell’atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni

In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee ad indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela - pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, l'art. 10, comma 2, l. n. 212 cit.) - non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13593 – In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13590 – Il vizio di omessa pronuncia poiché la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art. 112 dello stesso codice

Il vizio di omessa pronuncia poiché la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione solo attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell'art. 112 dello stesso codice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13576 – E’ ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

E' ammissibile produrre per la prima volta in appello documenti già in possesso della parte, atteso che i rapporti tra processo tributario e processo civile vanno analizzati alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima, sicché non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 maggio 2021, n. 13571 – In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all’art. 76, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l’esistenza di “transazioni” tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed in tema di deduzioni fiscali

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 76, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico dei transfer pricing, cioè dello spostamento di imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, ma solo l'esistenza di "transazioni" tra imprese collegate ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, gravando invece sul contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ed in tema di deduzioni fiscali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 maggio 2021, n. 12856 – Qualora l’estinzione della società preceda l’instaurazione del giudizio, sì da determinare un vizio insanabile del processo eventualmente intrapreso da un soggetto non più esistente, non può verificarsi alcun fenomeno successorio ex art. 110 cod. proc. civ.

Qualora l'estinzione della società preceda l'instaurazione del giudizio, sì da determinare un vizio insanabile del processo eventualmente intrapreso da un soggetto non più esistente, non può verificarsi alcun fenomeno successorio ex art. 110 cod. proc. civ.

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