processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE, sezioni unite, sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale – vizio di mancata pronuncia

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale - vizio di mancata pronuncia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9637 – L’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, limita l’estensione del giudicato solo nell’ambito delle imposte sui redditi e “in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

L'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, limita l'estensione del giudicato solo nell'ambito delle imposte sui redditi e "in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9634 – Il ricorso per cassazione debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

Il ricorso per cassazione debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9616 – Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione

Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 aprile 2021, n. 9182 – In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico”

In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9394 – Recupero a tassazione dei finanziamenti soci fittizzi ed omesso versamento IVA per acquisti soggetti a inversione contabile

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 aprile 2021, n. 9394 Tributi - Accertamento - Finanziamenti soci fittizzi - Recupero a tassazione. - IVA - Acquisti soggetti a inversione contabile - Mancata fatturazione - Omesso versamento dell’imposta Rilevato che La M.S. s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 311/18/2012, depositata il 6 dicembre [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2021, n. 9219 – La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

La sentenza d’appello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado

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