CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2021, n. 9616
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Appello – Specifico motivo relativo alla non debenza dell’IRAP – Sentenza – Questione ritenuta assorbita – Illegittimità
Osservato
che l’Agenzia delle Entrate emise nei confronti di C. M. un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A. e contributi previdenziali relative all’anno 2007, in conseguenza dell’avvenuta rettifica dei redditi d’impresa dichiarati dal contribuente;
che il M. impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza 512/13/12, rigettò il ricorso;
che, avverso tale decisione, il M. propose gravame innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 2969/14, depositata il 21.3.2014, in parziale accoglimento dell’appello rideterminò i maggiori ricavi del contribuente, riducendoli del 50% rispetto alla misura accertata dall’Ufficio;
che avverso tale sentenza il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate;
Considerato
che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, siccome non regolarmente notificato nei confronti del M. (cfr. relata in atti);
che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.) l’omessa, insufficiente, carente contraddittoria ed in conferente motivazione della sentenza, la nullità della stessa e del procedimento…, nonché (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto.., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del DPR 600/73, 36 del D.Lgs. 546/92, 112-115- 116 e 132 del c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e del DM 10.9.1992″, per avere la C.T.R. erroneamente applicato ad un accertamento – quale quello per cui è causa – di carattere analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, una metodologia di calcolo propria di altra tipologia di accertamento (in specie, quello di carattere sintetico);
che il motivo è, in parte inammissibile, in parte infondato;
che, va anzitutto osservato che il fatto che un singolo motivo sia articolato – come nella specie – in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01);
che, tanto premesso, il motivo si appalesa inammissibile relativamente al denunziato vizio motivazionale (trattandosi di pronunzia depositata il 21.3.2014, rispetto alla quale, dunque, opera la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), nonché infondato, laddove la difesa del M. lamenta, sub specie di error in iudicando (cfr. Cass., Sez. 5, 25.9.2019, n. 23851, Rv. 655150-02), l’erronea ricognizione, ad opera della C.T.R., dei presupposti legittimanti il ricorso all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 cit., individuati negli elementi indicatori di capacità contributiva fissati dal D.M. 10.9.1992: ed infatti, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, l’inattendibilità dei dati contabili di un’impresa ben può essere desunta dagli elementi induttivi che fanno presumere la non corrispondenza al reale dei ricavi dichiarati, inclusi i cd. “redditometri” (arg. da Cass., Sez. 5, 12.7.2006, n. 15808, Rv. 591502-01), cui la C.T.R. è peraltro ricorsa, nella rideterminazione del maggior reddito ascritto al contribuente, non già in via esclusiva, ma unitamente ad altri elementi, ravvisati in due sentenze della C.T.P. di Caserta, un accordo di mediazione con l’Ufficio, nelle deduzioni difensive contenute nell’atto di appello del M. medesimo nonché nella documentazione medica allegata da quest’ultimo (cfr. il quartultimo cpv. della p. 2 della motivazione della impugnata decisione;
che quanto precede determina, peraltro, l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omesso esame di un fatto decisivo per 11 giudizio ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 primo comma lettera d) del DPR 600/73, 54 del DPR 633/72, 2697 e 2729 c.c. 53 e 111 Costituzione, 36 del D.Lgs. 546/92 nonché 112-115- 116 e 132 del c.p.c. (ex art. 360 n. 3 cpc)” e che disvela, in realtà, un presunto vizio motivazionale circa le apodittiche – si opina – ragioni sottese dalla C.T.R. alla rideterminazione dei maggiori ricavi ascritti al contribuente in una misura ridotta del 50% rispetto ai calcoli compiuti dall’ufficio, laddove emerge, al contrario, che i giudici di appello hanno motivatamente indicato – come esposto supra – le ragioni sottese a tale abbattimento, in misura coerente, peraltro, a quanto indicato dalla stessa difesa della parte contribuente nel proprio atto di gravame (trascritto, ai fini dell’autosufficienza del motivo, alle pp. 25 e 26 del ricorso, per quanto in questa sede interessa);
che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 del c.p.c., 36 del D.Lgs. 546/1992, 41-47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 12 della legge 212/2000”, per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, nonostante la mancata attivazione, da parte dell’Ufficio, del contraddittorio procedimentale con il contribuente;
che il motivo – il quale nel suo complesso disvela un vizio di omissione di pronunzia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. – è infondato;
che premesso che la C.T.R. effettivamente non ha affrontato la questione, pur oggetto di uno specifico motivo di appello (trascritto in ricorso, alle p. 22-23, sub 2, ai fini dell’autosufficienza del mezzo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), della dedotta nullità del provvedimento impugnato, in conseguenza della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, cionondimeno osserva la Corte come il motivo sia, però, infondato, nel merito giacché, vertendosi in ipotesi di accertamento analitico-induttivo, non occorreva la previa attivazione di alcun contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente (Cass., 30.12.2019, n. 34568); né quanto l’Iva è stata fornita cd prova di resistenza;
che con il terzo motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per non essersi la C.T.R. – si afferma – pronunziata sul motivo di gravame concernente la dedotta non debenza dell’I.R.A.P.;
che il motivo – il quale va riqualificato in termini di error in procedendo, versandosi in una ipotesi di illogica dichiarazione di assorbimento di uno specifico motivo di appello (cfr. p. 2 della motivazione, penultimo cpv.) che, in quanto tale, si risolve in una omessa pronuncia (cfr. Cass., Sez. 5, 30.4.2019, n. 11459, Rv. 653671-01) – è fondato;
che risulta dalla lettura della gravata decisione (cfr. p. 1, secondo cpv.) l’avvenuta proposizione di tale doglianza, quale motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento; emerge, poi, dalla dal ricorso (cfr. p. 23) che la questione relativa alla non debenza dell’I.R.A.P., decisa con statuizione di rigetto, anche in parte qua, dell’originario ricorso in prime cure, formò oggetto di uno specifico motivo di appello avverso la sentenza della C.T.P. di Caserta: tale censura, tuttavia, effettivamente non è stata esaminata dai giudici di appello, per essere stata espressamente – ed erroneamente – ritenuta assorbita “ogni altra argomentazione difensiva delle parti”, nonostante la logica insostenibilità di tale conclusione rispetto alla debenza o meno, nel caso di specie e per le esposte deduzioni difensive (i.e. assenza di personale dipendente) di tale tributo;
che il ricorso va pertanto accolto limitatamente al terzo motivo, con conseguente cassazione della gravata decisione e rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale. Dichiara inammissibile il controricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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