processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 marzo 2021, n. 7621 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7638 – In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il “favor” legislativo per la definizione agevolata

In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7211 – In tema di IRAP, il libero professionista, ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività

in tema di IRAP, il libero professionista, ove presenti domanda di rimborso dell'imposta che assume indebitamente versata, ha l'onere di provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7184 – Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, sì che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità

Nella procedura di accertamento con adesione, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura, ma un presupposto imprescindibile di efficacia della stessa, sì che, in loro difetto, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7180 – La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l’assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato

La violazione della legge regolatrice del processo per difetto di motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per l'assenza di un requisito di forma indispensabile) si profila dunque sia in caso di radicale sua carenza, sia nel caso in cui le argomentazioni in essa estrinsecate siano inidonee a rivelare la ratio decidendi (c.d. motivazione apparente) oppure siano fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili o nel caso in cui il giudice apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto o, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato

CORTE DI CASASZIONE – Ordinanza 15 marzo 2021, n. 7193 – Alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell’art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l’inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso

Alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali devono ritenersi esclusivamente applicabili le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di queste da parte dell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e l'inesistenza, in tale decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7000 – I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio

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