processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29909 – Si configura pertanto un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all’accertamento, a carico di una società di persone, del maggior reddito (con conseguente maggior IRAP, IRPEF e IVA) e fondato su elementi anche solo in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del “simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

Si configura pertanto un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con distinti atti impositivi, all'accertamento, a carico di una società di persone, del maggior reddito (con conseguente maggior IRAP, IRPEF e IVA) e fondato su elementi anche solo in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza del 3 dicembre 2020, n. 27661 – Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e quindi implica necessariamente un problema  interpretativo della stessa

Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea cognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e quindi implica necessariamente un problema  interpretativo della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 novembre 2020, n. 26668 – In tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto del bene

In tema di accertamento cd. sintetico, la prova contraria a carico del contribuente richiesta dall'art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2020, n. 26307 – Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana a società di diritto inglese

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 novembre 2020, n. 26307 Tributi - Dividendi distribuiti dalla controllata italiana a società di diritto inglese - Convenzione per evitare le doppie imposizioni - Credito d’imposta - Rimborso Fatti di causa Con sentenza n. 292/6/2015, depositata il 19 marzo 2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo - sezione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26491 – Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l’atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente

Nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la Corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29733 – Il giudizio di rinvio rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione

Il giudizio di rinvio rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29552 – Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non  prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine

Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una "causa petendi" diversa, fondata su situazioni giuridiche non  prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine

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