CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29552 – Nel giudizio tributario di appello, si ha domanda nuova, come tale improponibile a norma dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il contribuente, nel ricorso in appello, «introduce, al fine di ottenere l’eliminazione – o la riduzione delle conseguenze – dell’atto impugnato, una “causa petendi” diversa, fondata su situazioni giuridiche non  prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d’indagine