processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21296 – La motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

La motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21328 – E’ legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

E' legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico e nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2020, n. 21290 – Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21230 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari del contribuente, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, che si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, gli accrediti quali ricavi e gli addebiti quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21120 – Non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando, pure in assenza di specifica statuizione del giudice, la pretesa avanzata col capo di domanda che si assume non esaminato risulti – come nel caso di specie – incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, sì da potersene ravvisare il rigetto implicito

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando, pure in assenza di specifica statuizione del giudice, la pretesa avanzata col capo di domanda che si assume non esaminato risulti - come nel caso di specie - incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, sì da potersene ravvisare il rigetto implicito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21082 – Ricorso in cassazione inammissibile in quanto mancanti del requisito dell’ autosufficienza, qualora non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, né allega ad esso, ed infine non “localizza” nell’ambito del giudizio di merito con l’indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione

Ricorso in cassazione inammissibile in quanto mancanti del requisito dell' autosufficienza, qualora non indica specificamente, non trascrive nel ricorso nella parte ritenuta rilevante, né allega ad esso, ed infine non "localizza" nell'ambito del giudizio di merito con l'indicazione dei modi e dei tempi della loro produzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21064 – Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi

Nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi

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