processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20144 depositata il 17 agosto 2017 – Il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

Il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31232 depositata il 5 dicembre 2024 – Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione – il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso

Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 5, sentenza n. 3544 depositata il 22 ottobre 2024 – Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente

Il giudizio promosso dalla società avverso la contestazione di un maggior utile societario e quello promosso dai singoli soci, rispetto all’attribuzione a ciascuno di essi di utili extra-bilancio, pur se processualmente riuniti rimangono autonomi così come le sorti dei singoli avvisi di accertamento. Perciò, la mancata riassunzione della lite da parte dei soci, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non determina la definitività degli originari atti impositivi agli stessi notificati se nel giudizio di legittimità non sono stati chiamati in causa personalmente.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 – In caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria per vizi propri e per intervenuta decadenza della pretesa impositiva a causa della mancata notificazione degli atti prodromici, il contributo unificato tributario (CUT) deve essere calcolato sulla base dei crediti recati dalla sola iscrizione ipotecaria

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26439 depositata il 10 ottobre 2024 Processo tributario - Contributo Unificato - Iscrizione ipotecaria Massima: Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. L'importo del contributo unificato tributario deve essere [...]

E’ nulla la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede legale o effettiva della persona giuridica, salvo il potere del giudice di disporre la rinotifica

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 28527 depositata il 6 novembre 2024, intervenendo in tema di notifiche di atti processuali, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 depositata il 28 gennaio 2025 – In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l' art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 1154 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversi tributi nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva

Processo tributario: in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento

Il comma 3 dell'articolo 19 del codice di procedura tributaria (D. lgs. n. 542/1992) prevede che " La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo."  Sul punta la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 ha ribadito il principio [...]

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