CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31085 depositata il 4 dicembre 2024 – In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della “nuova procura speciale” con riferimento all’istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l’istanza una conferma necessaria dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell’impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull’ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora
In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della "nuova procura speciale" con riferimento all'istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l'istanza una conferma necessaria dell'interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell'impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull'ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora