processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 54 – Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 37 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto

il processo tributario non è giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, all'accertamento del rapporto, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e deve ammettersi la sua potenziale capacità espansiva in altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della «specificità tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 gennaio 2019, n. 45 – In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione

in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità

Commissione Tributaria Provinciale di Novara sezione 2 sentenza n. 191 depositata il 13 novembre 2018 – L’avvio del processo con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire al regime ordinario del processo telematico

La possibilità del tutto temporanea e transitoria concessa di avviare il processo telematico con modalità cartacea non può impedire alla controparte di aderire sin d'ora al regime ordinario del telematico. Ove poi i ricorrenti lamentassero di non poter allo stato visionare il fascicolo telematico ben potranno richiedere, con l'apposita istanza di accesso agli atti, alla segreteria di stampare copia del fascicolo dell'Agenzia.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33509 – Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda

il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 7 sentenza n. 1081 depositata il 15 novembre 2018 – In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è semestrale per le sentenze pubblicate dopo l’1 gennaio 2016

In materia tributaria, la riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di rinvio della Suprema Corte è disciplinato dall'art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, che testualmente dispone: «Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili». Il termine di un anno, originariamente previsto dalla citata disposizione, è stato ridotto a quello di sei mesi dal d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma l, lett. bb); termine questo immediatamente applicabile con decorrenza dal l° gennaio 2016, in forza dell'art. 12, comma l, dello stesso d.lgs., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum".

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 novembre 2018, n. 30031 – La mancata contestazione delle operazioni di verifica cui il contribuente abbia partecipato, sebbene in assenza di una approvazione espressa, equivale sostanzialmente alla loro accettazione

la mancata contestazione delle operazioni di verifica cui il contribuente abbia partecipato, sebbene in assenza di una approvazione espressa, equivale sostanzialmente alla loro accettazione, avendo altrimenti l'onere di formulare tempestivamente il proprio dissenso (Cass., Sez. 5, sent. n. 15851 del 2016); d'altronde le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentate di una società integrano una confessione stragiudiziale

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