CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 33087 – A seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci
la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata (al riguardo occorre precisare che nel caso in esame non trova applicazione l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, trattandosi di norma non retroattiva - cfr. Cass. n. 6743 del 2015 e n. 5736 del 2016), priva della legittimazione ad causam, ai fini della proposizione o della prosecuzione del giudizio, la società stessa (Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013), ma anche l’ex rappresentante della società di capitali ed il liquidatore (che non è successore e neppure coobbligato della società