processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32117 – La preclusione processuale a produrre documenti scatta solo ove l’Amministrazione abbia inviato il questionario al contribuente contenente l’indicazione specifica dei documenti ritenuti rilevanti e di cui si chiede l’esibizione con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata o insufficiente risposta, opera la preclusione processuale dell’impossibilità di successivo deposito nella eventuale fase contenziosa

la preclusione processuale a produrre documenti scatta solo ove l'Amministrazione abbia inviato il questionario al contribuente contenente l'indicazione specifica dei documenti ritenuti rilevanti e di cui si chiede l'esibizione con l'espresso avvertimento che, in caso di mancata o insufficiente risposta, opera la preclusione processuale dell'impossibilità di successivo deposito nella eventuale fase contenziosa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31745 – Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità,deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l’originale del ricorso notificato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31745 Tributi - Tasse di smaltimento dei rifiuti - Accertamento - Procedimento - Contenzioso tributario Rilevato che 1. con sentenza del 13 giugno 2012 questa Corte cassava con rinvio la sentenza resa dalla commissione tributaria regionale della Campania nel giudizio promosso dalla srl L.A.H. di Positano [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 dicembre 2018, n. 31422 – Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica – Regime del margine – Sanzioni amministrative

nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31733 – La rinuncia è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte, pur in assenza di formale accettazione

La rinuncia è idonea a determinare l'estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte (nella specie, attraverso comunicazione a mezzo posta certificata, con ricevuta di avvenuta consegna in data 2.7.2018), pur in assenza di formale accettazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31624 – La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l’ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto

La omessa indicazione delle norme che si assumono violate non integra un requisito autonomo ed imprenscindibile per l'ammissibilità della censura, ma è piuttosto funzionale a chiarirne il contenuto, sicchè la omissione può comportare l'inammissibilità della doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo in tal modo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. n. 25044 del 7/11/2013; n. 21819 del 20/9/2017).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31627 – Il termine stabilito nell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria

il termine stabilito nell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta, ha natura ordinatoria secondo l'interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato l'art. 28, primo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l'Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento o rettifica nel termine stabilito nell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ma esclusivamente all'ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2018, n. 31626 – In tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di litisconsorzio, per l’esistenza di una situazione che comporti l’obbligo di chiamare in causa anche in appello, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., tutte le parti presenti nella prima fase del processo, è necessario che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili

in tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di litisconsorzio, per l'esistenza di una situazione che comporti l'obbligo di chiamare in causa anche in appello, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., tutte le parti presenti nella prima fase del processo, è necessario che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili, e quindi non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio, o che due (o più) rapporti dipendano logicamente l'uno dall'altro, o da un presupposto di fatto comune, in modo tale da non consentire razionalmente l'adozione nei confronti delle diverse parti di soluzioni non conformi perché comporterebbero capi di decisione logicamente in contraddizione tra loro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31588 – La motivazione “per relationem” è legittima in tanto e in quanto il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame

La motivazione "per relationem" è legittima in tanto e in quanto il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame

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