processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione 3, sentenza n. 2235 depositata il 18 giugno 2024 – Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta quando ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” che vanno adeguatamente motivate con puntuale riferimento alle specifiche circostanze della controversia. Il richiamo generico alla “complessità” o alla “pluralità” delle questioni trattate è considerato meramente apparente ed è meritorio di censura

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16743 depositata il 17 giugno 2024 – In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato

In sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23592 depositata il 3 settembre 2024 – L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza

L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015 – deve essere interpretato, nel senso che la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione. In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 3, sentenza n. 3868 depositata l’ 11 giugno 2024 – Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Per i ricorsi in appello notificati a partire dal 5 gennaio 2024, è fatto divieto di depositare documenti nuovi, anche se decisivi, salvo che il giudice di secondo grado non li ritenga indispensabili ai fini della decisione. È da considerarsi “indispensabile” il documento idoneo ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione dei fatti di causa 

Processo tributario: la compensazione delle spese processuali

L'articolo 15 del codice processuale tributario (D.Lgs. n. 546/1992) prevede al comma 2  (come modificato dal D.Lgs. n. 220/2023, che "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25567 depositata il 24 settembre 2024 – Fra le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all’art. 15, per la compensazione delle spese processuali, può rientrare l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente e le anzidette ragioni non devono risultare illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione,  né possono essere espresse con una formula generica, poiché ciò renderebbe impossibile il necessario controllo di legittimità

Fra le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'art. 15, per la compensazione delle spese processuali, può rientrare l’ipotesi del mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente e le anzidette ragioni non devono risultare illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in cassazione,  né possono essere espresse con una formula generica, poiché ciò renderebbe impossibile il necessario controllo di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26119 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura

Il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela e la notifica al curatore fallimentare è necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti

Il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela e la notifica al curatore fallimentare è necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti

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