processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18671 depositata il 9 luglio 2024 – La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l’instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza

La cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta l'instaurazione, tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, di una correlazione tale da non consentire, dinanzi al giudice del rinvio, una corretta instaurazione del rapporto processuale se non previa chiamata in giudizio di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata, essendosi determinata una situazione di cosiddetto litisconsorzio processuale necessario, in presenza della quale la citazione in riassunzione nella fase procedimentale di rinvio si configura non come atto di impugnazione, bensì come attività di impulso processuale che deve coinvolgere gli stessi soggetti che furono parti nel giudizio di legittimità e nei cui confronti è stata emessa la pronuncia di annullamento della precedente sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27107 depositato il 18 ottobre 2024 – Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ.

Nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27063 depositata il 18 ottobre 2024 – In caso di soggetto che abbia partecipato al giudizio, rimanendo estraneo al rapporto considerato nella sentenza, “l’interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe risultare non proporzionato alla imposizione che verrebbe a cadere su di lui, in contrasto con l’art. 53 Cost. il quale pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto a presupposto della obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa

In caso di soggetto che abbia partecipato al giudizio, rimanendo estraneo al rapporto considerato nella sentenza, "l'interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe risultare non proporzionato alla imposizione che verrebbe a cadere su di lui, in contrasto con l'art. 53 Cost. il quale pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto a presupposto della obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa

Processo tributario: la notifica degli atti impositivi mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 24555 depositata il 12 settembre 2024, intervenendo in tema di notifica di atti impositivi con invio diretto a mezzo servizio postale, ha ribadito il principio secondo cui "qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24555 depositata il 12 settembre 2024 – Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

Qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27088 depositata il 18 ottobre 2024 – Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27098 depositata il 18 ottobre 2024 – Qualora l’accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Qualora l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile, in sede di legittimità, nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.

Torna in cima