processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione n. 23, sentenza n. 875 depositata il 5 marzo 2024 – La consulenza tecnica d’ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l’onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

La consulenza tecnica d'ufficio è «un mezzo ausiliario ed integrativo di conoscenza e valutazione del giudice di merito» al quale spetta «stabilire se essa sia necessaria ovvero opportuna al fine del decidere», fermo restando l'onere probatorio delle parti. Tale facoltà non consentono al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione n. 2, sentenza n. 236 depositata il 4 marzo 2024 – Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

Nel caso in cui nel territorio comunale venga istituita la raccolta puntuale dei rifiuti sorge un rapporto di natura privatistica tra il privato e il Comune la devoluzione del relativo contenzioso al giudice ordinario e non al giudice tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21455 depositata il 31 luglio 2024 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21516 depositata il 31 luglio 2024 – L’art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2001 n.146, novellando l’art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile – anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate – se non a determinate, specifiche, condizioni

L'art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2001 n.146, novellando l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4-bis il quale ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21503 depositata il 31 luglio 2024 – Nel processo tributario d’appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l’indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un’eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza n. 23031 depositata il 7 novembre 2007 – La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva

La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva

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