processo tributario

Processo tributario: per le società a responsabilità limitata i cui soci hanno optato per il regime di trasparenza Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio

Processo tributario: per le società a responsabilità limitata i cui soci hanno optato per il regime di trasparenza Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21262 depositata il 30 luglio 2024 – In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992

In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali, in cui i soci abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 TUIR, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, sussiste tra società e soci il litisconsorzio necessario ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 19151 dell’ 11 luglio 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente dev’essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. Lo spatium deliberandi di 60 giorni fino all’ultimo giorno consente ex art.12 comma 7 l. n.212/2000 al contribuente di effettuare nuove interlocuzioni ai fini del compimento del contraddittorio, e questo lasso di tempo riservato dalla legge non è abbreviato o consumato dalla presenza di una intermedia interlocuzione scritta

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18424 depositata il 5 luglio 2024 – In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

In relazione al principio di specialità del processo tributario l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 13, sentenza n. 1730 depositata l’ 8 marzo 2024 – La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile

La comunicazione di presa in carico, quando non è preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, si configura come atto prodromico dell’esecuzione forzata in danno del contribuente e, in quanto tale, assume efficacia lesiva ed è impugnabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21510 depositata il 31 luglio 2024 – L’impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l’uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l’altro soggettivo, correlato all’ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l’impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l’ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l’ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l’inammissibilità dell’impugnazione, l’onere della prova della conoscenza del processo

L'impugnazione tardiva presuppone la ricorrenza di un duplice requisito, l'uno oggettivo, costituito dalla nullità della notificazione, l'altro soggettivo, correlato all'ignoranza del processo in ragione di detta nullità; l'impugnante è onerato della prova della ricorrenza di entrambi i requisiti, a meno che non ricorra l'ipotesi della inesistenza della notifica, nel qual caso l'ignoranza del processo si presume iuris tantum e grava sulla controparte, che deduca l'inammissibilità dell'impugnazione, l'onere della prova della conoscenza del processo

Non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, in tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio 2024, intervenendo in tema di legittimità processuale del fallito e degli effetti della mancata notificazione al fallito di atti tributari, ha statuito il principio di diritto secondo cui "... In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21333 depositata il 30 luglio 2024 – In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell’atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

In tema di fallimento, la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del solo curatore, e non anche nei riguardi del contribuente, non comporta la nullità o inesistenza dell'atto impositivo, tantomeno la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo; dalla notifica dell’avviso esclusivamente all’indirizzo dell’organo concorsuale deriva, piuttosto, l’inefficacia ed inopponibilità di esso al soggetto fallito, quindi anche ai soci ex amministratori destinati a succedere nei debiti fiscali dell’ente, i quali al pari di quest’ultimo rimangono legittimati ad impugnare tempestivamente l’atto a decorrere dal giorno in cui ne vengono effettivamente a conoscenza

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