processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 91 depositata il 31 gennaio 2024 – Gli estratti di ruolo non sono impugnabili ed il contribuente può ottenere tutela solo dopo la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria), dove può far valere la mancata notifica della cartella presupposta

Gli estratti di ruolo non sono impugnabili ed il contribuente può ottenere tutela solo dopo la notifica di un atto pregiudizievole (intimazione di pagamento, pignoramento, iscrizione ipotecaria), dove può far valere la mancata notifica della cartella presupposta

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 11, sentenza n. 341 depositata il 2 febbraio 2024 – La cartella di pagamento prende luogo e sostituisce l’accertamento di irregolarità, concretizzando l’onere di impugnazione di quest’ultima a cura del privato che intende resistere alla ripresa a tassazione emessa dall’Agenzia Entrate-Riscossione, per motivi attinenti tanto alla quantificazione esecutiva della pretesa, quanto alla motivazione degli atti prodromici

La cartella di pagamento prende luogo e sostituisce l'accertamento di irregolarità, concretizzando l'onere di impugnazione di quest'ultima a cura del privato che intende resistere alla ripresa a tassazione emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione, per motivi attinenti tanto alla quantificazione esecutiva della pretesa, quanto alla motivazione degli atti prodromici

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15307 depositata il 31 maggio 2024 – Sussiste l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso

Sussiste l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 16934 depositata il 19 giugno 2024 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e continenza espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e continenza espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencati dall'art. 360 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 16495 depositata il 13 giugno 2024 – La motivazione è solo apparente, perché non rende “percepibile il fondamento della decisione” e le argomentazioni addotte, del tutto inconferenti, son “obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” rispetto al reale thema decidendum

La motivazione è solo apparente, perché non rende "percepibile il fondamento della decisione" e le argomentazioni addotte, del tutto inconferenti, son "obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" rispetto al reale thema decidendum

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16488 depositata il 13 giugno 2024 – In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, mentre il contribuente l'onere di provare (oltre, eventualmente, l'insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell'elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16463 depositata il 13 giugno 2024 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

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