RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31343 – Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono […] costituite dai singoli quesiti su fatto, norma ed effetto che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma dalla loro congiunzione. La statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quindi quella avente ad oggetto la fattispecie prescrizione: l’inerzia del titolare e l’idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Ma la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno

Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono [...] costituite dai singoli quesiti su fatto, norma ed effetto che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma dalla loro congiunzione. La statuizione sulla quale poteva formarsi nella specie il giudicato era quindi quella avente ad oggetto la fattispecie prescrizione: l'inerzia del titolare e l'idoneità concreta della stessa ad estinguere il diritto. Ma la deduzione da parte del ricorrente di fatti impeditivi della prescrizione ha sottratto tale statuizione al giudicato interno

Rimborso IVA – Soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d’azienda – Articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Risposta n. 432 del 24 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 432 del 24 agosto 2022 Rimborso IVA - Soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d'azienda - Articolo 30-ter, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La società di diritto inglese [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2022, n. 30270 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi, considerando anche il relativo differimento previsto da apposito D.P.C.M. il quale ha funzione attuativa o integrativa della legge

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal giorno di scadenza del termine per il pagamento dei detti contributi, considerando anche il relativo differimento previsto da apposito D.P.C.M. il quale ha funzione attuativa o integrativa della legge

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29832 – Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi. In tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata la stessa decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi. In tema della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata la stessa decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Corte di Cassazione ordinanza n. 22672 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Prescrizione dei crediti di lavoro – nuovi orientamenti giurisprudenziali – diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 – atti interruttivi – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 30 settembre 2022, n. 1959

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 30 settembre 2022, n. 1959 Prescrizione dei crediti di lavoro - nuovi orientamenti giurisprudenziali - diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 - atti interruttivi Con nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 questa Direzione si esprimeva - prendendo le mosse dal dato normativo e dagli orientamenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 settembre 2022, n. 27432 – In tema di imposta sull’attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all’esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall’art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività della pubblica amministrazione, identificato nell’art. 2 della normativa quale presupposto d’imposta

In tema di imposta sull'attività produttiva, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, come previsto dall'art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, qualora le suddette annualità siano precedenti alla introduzione del tributo, per non assumere rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, identificato nell'art. 2 della normativa quale presupposto d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28351 – In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l’indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa

In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa

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