RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27495 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 settembre 2022, n. 27359 – La mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituisse una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo e non rientra tra le ipotesi di sospensione della prescrizione di cui degli artt. 2935 e 2941 c.c.

La mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituisse una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo e non rientra tra le ipotesi di sospensione della prescrizione di cui degli artt. 2935 e 2941 c.c.

Corte di Cassazione ordinanza n. 22591 depositata il 19 luglio 2022 – La domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

La domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26473 – Non ha diritto al rimborso di imposta (Irap) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente

Non ha diritto al rimborso di imposta (Irap) il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l'esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 21810 depositata l’ 11 luglio 2022 – Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell’atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo

Ai fini dei tributi locali il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ed il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Corte di Cassazione ordinanza n. 21528 del 7 luglio 2022 – Qualora l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell’accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell’attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all”‘an debeatur” (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al “quantum debeatur” accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario

Qualora l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all"'an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2022, n. 25832 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

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