RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4058 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3760 – In materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile d’ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto alcun giudicato interno

In materia tributaria, il regime relativo ai termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato è sottratto alla disponibilità delle parti, si che la relativa decadenza è rilevabile d'ufficio anche in appello, non essendosi, nella specie, formato sul punto alcun giudicato interno

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2986 – Non spetta la detrazione dell’IVA pagata a monte per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni non soggette ad IVA, ritenendosi pertanto non sufficiente il c.d. “principio di inerenza”, in forza del quale la detrazione dell’IVA è sempre ammessa, purché trattasi di operazioni che attengano all’oggetto dell’impresa, richiedendosi, per la detraibilità dell’IVA, la presenza di un elemento ulteriore e cioè che trattasi di operazioni a loro volta assoggettabili ad IVA

Non spetta la detrazione dell'IVA pagata a monte per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni non soggette ad IVA, ritenendosi pertanto non sufficiente il c.d. "principio di inerenza", in forza del quale la detrazione dell'IVA è sempre ammessa, purché trattasi di operazioni che attengano all'oggetto dell'impresa, richiedendosi, per la detraibilità dell'IVA, la presenza di un elemento ulteriore e cioè che trattasi di operazioni a loro volta assoggettabili ad IVA

Termine decadenziale dell’istanza di rimborso – Articolo 37 decreto presidente repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Risposta 22 gennaio 2021, n. 55 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 22 gennaio 2021, n. 55 Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Articolo 37 decreto presidente repubblica 29 settembre 1973, n. 602 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito Il Ministero istante fa presente che, in risposta ad una precedente istanza di interpello, l'Agenzia [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29913 – Lo jus superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008

Lo jus superveniens costituito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente previsto che il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 dicembre 2020, n. 29912 – Il diritto alla riscossione di un’imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all’applicazione del termine decennale dell’actio iudicati, di cui all’art. 2953

Il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29534 – La riscossione di un credito tributario, fondato su una sentenza passata in giudicato, non soggiace più ai termini di decadenza per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità

La riscossione di un credito tributario, fondato su una sentenza passata in giudicato, non soggiace più ai termini di decadenza per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 novembre 2020, n. 27122 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8- bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8- bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima

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