RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2018, n. 28071 – Il rimborso per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"), nella sua qualità di lavoratore dipendente e beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in questione.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2018, n. 28044 – In tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento, sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta

in tema di rimborso sulle imposte dei redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente le somme assoggettate a ritenuta ("cd. sostituito")» (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 luglio 2015, n. 16105; Cass. sez. 5, 28 giugno 2007, n. 14911; Cass. sez. 5, 12 marzo 2014, n. 5653; Cass. sez. 5, 4 ottobre 2017, n. 23142), «rimanendo quest'ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi (Cass. sez. 5, n. 17472 e n. 17473 del 14 luglio 2017), al riguardo dovendo escludersi il diverso, ma non vincolante, parere contenuto nelle risoluzioni menzionate dalla ricorrente amministrazione.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27610 – Trattamento fiscale dei premi di contratti assicurativi e di capitalizzazione da fondo pensione dei vecchi iscritti sono “tutti” soggetti al medesimo trattamento fiscale con l’applicazione della aliquota del 12,50%

Trattamento fiscale dei premi di contratti assicurativi e di capitalizzazione da fondo pensione dei vecchi iscritti sono "tutti" soggetti al medesimo trattamento fiscale con l'applicazione della aliquota del 12,50%.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26586 – Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario decorre dalla data del detto versamento

"Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27293 – Il rimborso d’imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento che dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

Il rimborso d'imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento che dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26948 – Il rimborso d’imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del DL n. 248/2007

Il rimborso d'imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del DL n. 248/2007

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