RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2018, n. 26348 – La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’ irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve

Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2018, n. 25965 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente

la legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015), infatti, da ultimo ha stabilito: "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248." In tal modo non solo è stata recepita in sede legislativa la possibilità per i contribuenti di accedere alla sanatoria mediante istanza di rimborso, come elaborata dalla giurisprudenza, con esclusione dei soli soggetti che svolgono attività è di impresa-circostanza che non ricorre nel caso in esame, ma è stato altresì risolto, per quel che qui rileva specificamente, un contrasto esistente in giurisprudenza in merito alla decorrenza del termine per la domanda di rimborso, collocandolo all'1.03.2008 - cfr. Cass. n. 15027/2017.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25356 – Legittimazione attiva, per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia, alla richiesta del rimborso dell’Irpef pagata anche per il soggetto che ha subito le ritenute Irpef

«in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito"), nella sua qualità di lavoratore dipendente»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24905 – Nel contenzioso tributario in caso di impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo

In tema di contenzioso tributario, in caso di impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle espresse in sede amministrativa nella motivazione del provvedimento negativo, formulando nel giudizio, nel quale il contribuente assume il ruolo di attore sostanziale, proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 546 del 1992 sempreché afferenti all'oggetto della controversia, sicché il giudice tributario può rigettare la domanda di rimborso sulla base di un motivo esposto in sede processuale» (Sez. 5, Sentenza n. 17811 del 09/09/2016, Rv. 640970 - 01);

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21797 – IVA – Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21797 Tributi - IRAP, IRPEG, I.V.A.- Controllo automatizzato - Ritenute alla fonte non versate Fatti di causa Nel 2006 la F. S.r.l. propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario Servizio Riscossione Tributi G. S.p.a. avverso la cartella [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22238 – Il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto anche dal percepiente delle somme assoggettate a ritenute

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22238 Tributi - Agevolazioni tributarie - Rimborso d'imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990 - Soggetti legittimati - Sia il sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento, sia il lavoratore dipendente percipiente delle somme assoggettate a ritenuta Fatti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21857 – Il contribuente che abbia dichiarato redditi superiori a quelli dovuti, può opporre in sede giudiziale alla pretesa dell’Amministrazione l’erroneità, in fatto o in diritto, della dichiarazione, attesa l’emendabilità della stessa, solo ove non abbia provveduto al pagamento della maggiore imposta, mentre, qualora abbia adempiuto, non può far valere il relativo credito nel giudizio contro l’atto impositivo, in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, potendo, peraltro, esperire le procedure di rimborso

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21857 Tributi - Dichiarazione integrativa in favore del contribuente - Rettifica perdite maturate - Termine annuale di presentazione della nuova dichiarazione - Possibilità di correzione in sede giudiziale Rilevato che - con sentenza n. 92/24/2010, depositata in data 24 giugno 2010, non notificata, la Commissione tributaria [...]

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