RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2022, n. 30904 – La ritenuta del 12,50% è applicabile alle sole somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale, in particolare sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione

La ritenuta del 12,50% è applicabile alle sole somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale, in particolare sono le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29763 – L’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa

L'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento instaura un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale e, nel contesto di tale giudizio, grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa

Corte di Cassazione ordinanza n. 22186 depositata il 13 luglio 2022 – La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante

Servizi resi da intermediari nell’ambito dell’attività di raccolta dei giochi pubblici – Regime IVA – art. 10 D.P.R. 633/72 – IRPEF – Ritenuta alla fonte – art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 – Risposta 27 settembre 2022, n. 480 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 settembre 2022, n. 480 Servizi resi da intermediari nell'ambito dell'attività di raccolta dei giochi pubblici - Regime IVA - art. 10 D.P.R. 633/72 - IRPEF - Ritenuta alla fonte - art. 25-bis del D.P.R. n. 600/73 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [...]

Erogazione compensi – Ritenuta di acconto – Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 346 del 27 giugno 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 346 del 27 giugno 2022 Erogazione compensi - Ritenuta di acconto - Articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  La Società istante (di seguito l'Istante o la Società) sta valutando la possibilità di attivare, [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 22589 depositata il 19 luglio 2022 – Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Corte di Cassazione ordinanza n. 22586 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

Corte di Cassazione ordinanza n. 21962 depositata il 12 luglio 2022 – Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all’art. 36 – bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall’art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l’indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 - bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l'indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

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