RISCOSSIONE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre 2024 – La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 - bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento

L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2

L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21158 depositata il 29 luglio 2024 – L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, a condizione che l’atto sia stato notificato al contribuente

La cartella di pagamento, che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente, è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto, a condizione che l'atto sia stato notificato al contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18078 depositata il 1° luglio 2024 – La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione di irregolarità, prevista ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Detta comunicazione è, pertanto, necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17031 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell’avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

In tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell'istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14161 depositata il 21 maggio 2024 – La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, e congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati

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