RISCOSSIONE

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 – In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’ interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l' interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria

In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria

Il superamento dei 220 giorni dalla richiesta di sospensione del ruolo non determina l’annullamento se il credito erariale è sospeso o sia in pendenza di contenzioso, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non siano tra quelli previsti dalla norma di riferimento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024, intervenendo in tema di annullamento del ruolo a seguito richiesta di sospensione rimasta inevasa oltre i 220 giorno, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28243 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre 2024 – La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 - bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento

L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2

L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 21158 depositata il 29 luglio 2024 – L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

L’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare – eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva – che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest’ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto

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