CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1362 – Nel ricorso avverso la cartella di pagamento per discordanza di dati è il contribuente a dover dimostrare la difformità
ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973