CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31720 – In caso di violazione del divieto d’intermediazione di manodopera, va escluso l’interesse ad agire dell’Agenzia a richiedere il pagamento delle ritenute d’acconto al datore di lavoro interponente, qualora quello interposto le abbia già versate
In caso di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, va escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, qualora quello interposto le abbia già versate, giacché tale versamento non è suscettibile di rimborso o di ripetizione; nel regime successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/03, invece, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del suddetto decreto, richiamato dal successivo art. 29, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute