RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32133 – In caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva

in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. n. 1263 del 2014). Questa giurisprudenza non dubita che l'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31591 – Scissione – Il vincolo di solidarietà piena che grava sulle società beneficiarie a seguito della scissione societaria è, comunque, bilanciato dall’ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art. 1299 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2018, n. 31591 Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Debiti tributari - Scissione societaria Fatti di causa L'Agente della Riscossione notificava, alla F.S. srl, la cartella di pagamento n. 071/2007/00389426/52/000, relativa a debiti tributari già maturati, per ritenute alla fonte per l'anno 2002 e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 dicembre 2018, n. 31720 – In caso di violazione del divieto d’intermediazione di manodopera, va escluso l’interesse ad agire dell’Agenzia a richiedere il pagamento delle ritenute d’acconto al datore di lavoro interponente, qualora quello interposto le abbia già versate

In caso di violazione del divieto d'intermediazione di manodopera, va escluso l'interesse ad agire dell'Agenzia a richiedere il pagamento delle ritenute d'acconto al datore di lavoro interponente, qualora quello interposto le abbia già versate, giacché tale versamento non è suscettibile di rimborso o di ripetizione; nel regime successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/03, invece, poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore, e dall'altro, i mancati pagamenti del somministratore, l'omessa costituzione del rapporto di lavoro su iniziativa dei lavoratori, nei casi prescritti dall'art. 27 del suddetto decreto, richiamato dal successivo art. 29, impedisce comunque l'insorgenza in capo all'interponente dell'obbligo di operare le ritenute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31030 – In tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana

in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacchè l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32165 – Il giudizio di opposizione a cartella esattoriale dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo e che non modifichi la posizione processuale delle parti; sicché, essendo gli istituti previdenziali attori in senso sostanziale sono tenuti a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa

il giudizio di opposizione a cartella esattoriale dia luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo e che non modifichi la posizione processuale delle parti; sicché, essendo gli istituti previdenziali attori in senso sostanziale sono tenuti a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2018, n. 31741 – In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione

in materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31065 – In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia

in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31352 – Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica

Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica

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