CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2018, n. 18910 – Il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco – “La norma, attualmente vigente, dedicata allo sconputo delle ritenute d’acconto ne subordina la legittimità alla sola condizione che esse siano state «operate»
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 luglio 2018, n. 18910 Tributi - Imposte sui redditi - Scomputo ritenute d’acconto - Prove delle ritenute effettivamente subite - Necessità della certificazione del sostituto d’imposta - Esclusione - Ammissibilità di mezzi equipollenti Fatti di causa 1. S.L. ricorre con cinque motivi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e l'Equitalia [...]