CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 44884 depositata il 8 ottobre 2018 – In tema di omesso versamento IVA, non è configurabile il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per il mancato versamento del debito IVA scaduto, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo con pagamento dilazionato e/o parziale dell’imposta
"in tema di reati tributari, va esclusa la configurabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute d'imposta dovute e certificate, in presenza di una transazione fiscale concordata ai sensi dell'art. 182-ter legge fallimentare, ove omologata prima della consumazione del reato coincidente con la data di scadenza prevista per il versamento omesso. In motivazione, la S.C. ha osservato che l'accordo transattivo tempestivamente omologato muta gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, incidendo sia sul termine di pagamento, che può essere dilazionato ovvero frazionato in più rate, sia sull'importo stesso del tributo che, nel caso di imposte diverse dall'Iva e di quelle armonizzate, può essere addirittura ridotto per effetto dell'accordo, con eventuale rimodulazione del debito al di sotto della soglia di punibilità; di modo che il titolo di pagamento non è più costituito dalla dichiarazione annuale di sostituto di imposta o dai certificati rilasciati ai sostituiti, bensì dalla transazione fiscale, il cui eventuale successivo inadempimento comporta la revoca della transazione stessa, ma non anche la reviviscenza del reato