CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 47107 depositata il 17 ottobre 2018 – E’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova (intesa come onere specifico di allegazione) della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta
nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, ai fini della quantificazione del profitto del reato tributario, è irrilevante l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico. La natura sanzionatoria della confisca per equivalente è stata affermata dalla Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui, prevedendo, per i reati tributari, la confisca obbligatoria per un valore corrispondente a quello del profitto, ha stabilito che essa non opera retroattivamente