CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 1511 depositata il 14 gennaio 2019 – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è un reato omissivo istantaneo e la responsabilità è sempre del datore di lavoro – L’imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida
L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. Resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, "medio tempore", ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa