SANZIONI e REATI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6348 depositata il 11 febbraio 2019 – La natura fungibile del denaro non consente però la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che le stesse non possano in alcun modo derivare dal reato e costituire, pertanto, profitto dell’illecito, inoltre il sopravvenuto versamento dell’imposta influisce ai fini del mantenimento della confisca

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6348 depositata il 11 febbraio 2019 Imposte indirette - IVA - Dichiarazione annuale - Omesso versamento - Violazioni - Sanzioni penali Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Teramo del 26 settembre 2014, K.T., all'esito di rito abbreviato, veniva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi [...]

Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Attività di vigilanza – Linee guida – Circolare 28 febbraio 2019, n. 5 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Circolare 28 febbraio 2019, n. 5 Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Attività di vigilanza - Linee guida Dopo un congruo periodo di vigenza del nuovo art. 603 bis c.p. si è resa opportuna l’emanazione delle presenti Linee guida per l’attività di vigilanza in [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza b. 7646 depositata il 20 febbraio 2019 – Il reato dell’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza b. 7646 depositata il 20 febbraio 2019 Accertamento - Occultamento o distruzione della documentazione contabile - PVC - Contenzioso tributario - Reati penali Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 14.11.2017 la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza in data 1.12.2014 del Tribunale di Latina, ha [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7260 depositata il 18 febbraio 2019 – Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che hanno costituito il prezzo od il profitto del reato

mentre la distruzione della documentazione in questione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della detta documentazione, l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce invece un reato permanente, la cui flagranza si protrae sino al momento della emissione dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento della attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente; ed è solo da tale momento che inizia a decorre il termine di prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2017, n. 14461).

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7242 depositata il 18 febbraio 2019 – Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l’adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7242 depositata il 18 febbraio 2019 Reati tributari - Evasione - Dichiarazione fraudolenta - Prelievi di cassa - Presunzione di ricavi non dichiarati - Presunzioni previste dal diritto tributario - Inapplicabilità in sede penale Ritenuto in fatto La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 settembre [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3571 depositata il 25 gennaio 2019 – Responsabilità penale del titolare di ditta individuale operante nel campo della edilizia per occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili

la condotta del reato di cui all'art. 10 dlgs. n. 74 del 2000 consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; ciò posto si è precisato che, a differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, il quale si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l'accertamento, e cioè sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7005 depositata il 13 febbraio 2019 – La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata

la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6360 depositata il 11 febbraio 2019 – Il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate

il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale, distinguendosi la frode sanzionata dall'art. 2 da quella di cui al successivo art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste dagli art. 2 e 3, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti e, dall'altro (art. 3), una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità

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