SANZIONI e REATI PENALI

In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36091 depositata il 26 settembre 2024, intervenendo in tema reati fallimentari, ha ribadito il principio secondo cui "in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36091 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità

In tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, anche nel caso di condotta esaurita anteriormente, in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 36775 depositata il 3 ottobre 2024 – E’ pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato

E' pienamente legittimo il sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista inquisito, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall'inquisito, tenuto conto che l'unico segreto opponibile da quest'ultimo al magistrato penale è quello di Stato

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 34407 depositata il 12 settembre 2024 – Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l’utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura

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