SANZIONI

Il semplice riferimento di una “malattia” in senso lato, quale situazione che renda necessario un trattamento sanitario, attiene a dato sulla salute

La Corte di Cassazione con l'ordinanza  n. 28417 depositata l’11 ottobre 2023, intervenendo in tema di protezione dei dati personali nel settore sanitario e relative sanzioni, ha ribadito che costituiscono dati sanitari e quindi soggetti alla protezione prevista dalla normativa sulla privacy  "... il fatto stesso di comunicare l'esigenza di un trattamento sanitario e, quindi, [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Ordinanza n. 199 depositata il 3 novembre 2023 – La sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all’esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior

La sanzione pecuniaria amministrativa per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal comma 1-bis dell’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, come convertito e successivamente modificato, condividendo la medesima portata afflittiva della sanzione penale pur all’esito della depenalizzazione, mantiene natura sostanzialmente penale ed è pertanto soggetta ai «principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della “materia penale” - ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior

Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro – Indicazioni per l’applicazione delle disposizioni – Articolo 306 comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 – D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 724 del 30 ottobre 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 724 del 30 ottobre 2023 Articolo 306 comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008 - D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di [...]

In base al principio di legalità e di tipicità il regolamento Comunale o norme secondarie non possono introdurre direttamente l’illecito e la relativa sanzione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29427 depositata il 24 ottobre 2023, intervenendo in tema si sanzioni amministrativi previste dal regolamento Comunale, ha ribadito il principio di diritto secondo, estendendolo anche ai singoli condomini, cui "... l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 29427 depositata il 24 ottobre 2023 – L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27022 depositata il 21 settembre 2023 – In tema d’ICI, l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta, non solo, per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997

In tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione che rimane inadempiuta, non solo, per il versamento dell'imposta, ma anche per l'adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del d. lgs. n. 472 del 1997

IMU ed altri tributi locali: per l’omessa presentazione della dichiarazione per più annualità trova applicazione il principio di continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27022 depositata il 21 settembre 2023, intervenuta in tema di IMU, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... in tema d'ICI, l'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 504 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27451 depositata il 27 settembre 2023 – Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall’altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

Incombe su chi ha cariche societarie il dovere di agire informati non in termini di mera attesa passiva, ma da declinare, anche con riferimento alla materia in esame (sanzioni amministrative in materia di regolarità fiscale e contributiva dei rapporti di lavoro), da un lato quale dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui l’amministratore sia, o debba essere, a conoscenza, e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché le scelte di gestione risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale attraverso l’esercizio dei poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica

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