SANZIONI

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7963 depositata il 27 febbraio 2020 – Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa di euro 3.999,96, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta

Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa di euro 3.999,96, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2020, n. 5648 – In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere richiesta soltanto nell’ambito di un “iter” processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la rituale formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione

In tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere richiesta soltanto nell'ambito di un "iter" processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la rituale formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 marzo 2020, n. 5661 – In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5289 – Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata “non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

Per configurare una violazione meramente formale occorre la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto, ovvero che la violazione accertata "non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo

Sospensione dell’attività per mancata emissione dello scontrino anche in caso di definizione agevolata della sanzione principale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5185 depositata il 26 febbraio 2020 intervenendo in tema di sanzione accessorie ha ribadito che "in tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 5185 depositata il 26 febbraio 2020 – In tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione

In tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5166 – Qualora il contribuente abbia optato per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alle imposte, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate

Qualora il contribuente abbia optato per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall'esito del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alle imposte, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate

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