AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 05 marzo 2020, n. 86
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Tardivo invio modello ANR/3
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA], nel prosieguo istante, nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, fa presente:
– di essere identificato ai fini IVA in Italia dal 25 gennaio 2016;
– di aver nominato il 18 dicembre 2017 un nuovo rappresentate legale. Tuttavia detta variazione è stata comunicata all’Agenzia delle entrate, a mezzo del modello ANR/3, il 30 aprile 2019 ovvero oltre il termine di trenta giorni di cui all’articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA);
– che nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al periodo d’imposta 2018 è stato indicato il nome del precedente rappresentante legale;
– che la dichiarazione annuale IVA 2019 relativa al periodo d’imposta 2018, presentata tardivamente (ovvero oltre il termine del 30 aprile 2019), riporta l’indicazione del nuovo rappresentante legale. Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere quale sia la natura delle violazioni commesse ed il regime sanzionatorio applicabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante è dell’avviso che il tardivo invio del modello ANR/3 nonché l’errata indicazione del rappresentate legale nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA costituiscano violazioni meramente formali, per le quali l’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dispone la non punibilità. E ciò perché:
– in alcune sentenze della giurisprudenza di merito si è affermato che il tardivo invio della comunicazione di variazione dati non può essere sanzionato qualora lo stesso non abbia inciso in alcun modo sull’attività di controllo e di accertamento dell’Amministrazione finanziaria né sulla determinazione e liquidazione dei tributi;
– la tardiva variazione del nome del rappresentante legale, avvenuta solo il 30 aprile 2019, non ha consentito il rinvio corretto, entro lo stesso giorno, delle quattro comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018.
Peraltro, la dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo d’imposta 2018 riporta l’indicazione del nuovo rappresentante legale.
Parere dell’agenzia delle entrate
In relazione alle violazioni commesse dall’istante si osserva, preliminarmente,che le stesse sono punite con sanzioni amministrative stabilite entro limiti minimi e massimi, in misura non proporzionale. In particolare:
– in caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività di cui all’articolo 35-ter del decreto IVA ovvero di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte, si applica la sanzione “da euro 500 a euro 2.000” (articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471). La medesima disposizione prevede che la sanzione “è ridotta ad un quinto del minimo se l’obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall’invito dell’ufficio”. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 23 del 25 gennaio 1999 “tale attenuante specifica, […], non esclude la possibilità di regolarizzazione spontanea” delle violazioni commesse entro i termini di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Da tale precisazione discende che, pur essendo espressamente prevista, quale unica violazione punibile, l’omessa presentazione della dichiarazione di inizio o variazione di attività (oltre a quella di presentazione della stessa con indicazioni incomplete o inesatte), resta comunque sanzionabile – in forza della lettura coordinata dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n.471 del 1997 con quello concernente l’istituto del ravvedimento operoso – anche la presentazione della dichiarazione oltre i termini ordinariamente previsti;
– per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica “la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000” (articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997);
– fuori dai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, se in quest’ultima sono, tra l’altro, “omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, […], si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro2.000” (articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997).
Quanto alla natura delle ricordate violazioni, la circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 ha chiarito che le stesse hanno carattere “formale” rientrando tra le”inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.
Pertanto, nel caso prospettato dall’istante, si ritiene che non ricorrano i presupposti per applicare la causa di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997 che è prevista per le sole violazioni c.d. meramente formali, ossia che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che comunque non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Peraltro, come chiarito dalla circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, sono gli uffici dell’amministrazione finanziaria che, nell’ambito della loro attività di contestazione delle violazioni e irrogazione delle sanzioni, devono “valutare in concreto (a posteriori), nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo”. Detta valutazione,pertanto, esula dalle attribuzioni esercitabili in sede di interpello, che è strumento finalizzato alla interpretazione delle norme tributarie.
Resta, comunque, salva la possibilità per l’istante di regolarizzare le violazioni commesse mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
A completamento di quanto sopra rappresentato, si fa, infine, presente che:
– la dichiarazione annuale IVA 2019 per il periodo d’imposta 2018 – come affermato peraltro dallo stesso istante – è stata presentata oltre il termine ordinario (30 aprile 2019) ma comunque entro il termine di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (90 giorni). Alla violazione si applica la sanzione di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella misura fissa (250 euro);
– dalle informazioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria risulta come il nome del precedente rappresentante legale sia stato indicato anche nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA relativa al quarto quadrimestre 2017 e nella dichiarazione annuale IVA 2018 per il periodo d’imposta 2017. Entrambe le violazioni risultano sanabili beneficiando delle riduzioni delle sanzioni di cui al citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
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