CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 marzo 2020, n. 6348
Tributi – Controlli automatici della dichiarazione dei redditi – Imposte dichiarate e non versate – Riscossione – Cartella di pagamento – Legittimità – Necessità comunicazione preventiva – Esclusione
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ADER ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha annullato la cartella notificata alla società M.S. srl per la ripresa a tassazione di IRES e IVA per l’anno 2012 dichiarate e non versate o tardivamente liquidate, oltre alle sanzioni irrogate.
La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art. 36 bis dPR n.600/73, nonchè degli art. 6 c.5 I.n. 212/2000 e 54 bis dPR n.633/1972 rilevando che, in relazione all’omesso o tardivo pagamento delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente nel ricorso introduttivo, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione preventiva.
La censura è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’art.6 c.5 legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Cass.n.12023/2015, Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010).
Sempre questa Corte ha anche di recente ritenuto che l’invio al contribuente della comunicazione d’irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997– cfr.Cass.n.13759/2016; Cass.n. 12023/2015, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366, Cass.n.12023/2015, Cass. n. 2277/2017 Orbene, nel caso di specie la CTR ha totalmente tralasciato di considerare la circostanza fattuale correlata alla riconducibilità della pretesa fiscale all’omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione dei redditi resa dalla parte contribuente, limitandosi a ritenere che l’agente della riscossione, evocato in giudizio dalla parte contribuente, aveva l’obbligo della comunicazione preventiva, in assenza del quale sarebbe derivata la nullità dell’atto.
Pertanto, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, contenendo censure che attengono a questioni ritenute implicitamente assorbite dalla CTR in relazione all’accoglimento della censura di nullità della cartella per deficit di comunicazione preventiva e sulle quali il giudice del rinvio provvederà.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
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