COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 27 luglio 2020 n. 4280

Tributi – Controllo formale della dichiarazione – Tardivo o omesso versamento delle imposte dichiarate – Cartella di pagamento senza preventiva comunicazione di irregolarità – Legittimità

Fatto e svolgimento del processo

La Costruzioni D. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, impugnava dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la cartella di pagamento n. 29620130046082379, notificata il 18 settembre 2013, emessa a seguito degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione mod. UNICO 2010 per il periodo d’imposta 2009.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l’omesso versamento IRES di Euro 1.609,00; il tardivo versamento dell’IVA periodica dei mesi di febbraio-marzo-aprile e luglio e l’omesso versamento dell’IVA annuale liquidato in euro 30.555,00.

La contribuente deduceva l’illegittimità della cartella impugnata e ne, chiedeva l’annullamento, eccependo: – dispensa dal pagamento di sanzioni e interessi ex ; – riliquidazione delle somme dovute art. 5 del d. lgs. 472/1997 alla luce dei versamenti operati ex art. 13 d.lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso); – violazione del termine di cui al co. 1 dell’art. 36 deI d.P.R. 600/1973: – omessa notifica della comunicazione di irregolarità.

L’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo, costituendosi in giudizio, rilevava l’infondatezza di tutte le avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.

Presentava controdeduzioni anche Riscossione Sicilia s.p.a., che evidenziava la regolarità della procedura di riscossione e la circostanza che i vizi sollevati riguardavano l’attività dell’ente impositore.

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con sentenza n.3159/03/14 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti resistenti.

La Costruzioni D. s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza suddetta e ne ha chiesto la riforma, ribadendo (sia pure in ordine diverso) i motivi già esposti al primo giudice.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha resistito al gravame.

Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta processualmente assente.

Motivi della decisione

Le complessive argomentazioni della sentenza impugnata – che qui devono intendersi integralmente richiamate – sono tali da resistere alle censure di parte appellante.

Ed invero, quanto al primo motivo, occorre in questa sede ribadire che, secondo l’ormai consolidato orientamento del S.C. di legittimità, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 2253 1/2018).

In ordine alle censure di cui al secondo motivo di appello, si osserva che il giudice di prima istanza ha correttamente ritenuto non valido ai fini sanzionatori il ravvedimento operoso di cui la società si è avvalsa.

Come noto, l’istituto del ravvedimento operoso richiede: a) il versamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo omesso (art. 13, co.2 d.lgs. 472/97); b) il rispetto del termine ultimo ivi previsto fissato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione (comma 1 lettera b) disposizione cit.).

Nella fattispecie, le suddette condizioni non sono state rispettate stante gli accertati tardivi versamenti dell’IVA periodica per i mesi contestati. A ciò si aggiunga che nella delega di pagamento relativa all’IVA annuale, risulta indicato quale anno di competenza il 2010 e, dunque, legittimamente il versamento è stato abbinato alla dichiarazione IVA 2011/2010.

Non si ravvisa poi l’eccepita intervenuta prescrizione e/o decadenza (terzo motivo). L’ art. 25 del D.P.R. 29, nel disciplinare la notifica della cartella di pagamento, dispone che l’agente settembre 1973, n. 602 della riscossione deve provvedere, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle imposte sui redditi di cui all’ art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’IVA di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (per l’effetto dell’art. 23 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46);

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione:

u0097 della dichiarazione di sostituto d’imposta, per le somme che risultano dovute per indennità di fine rapporto e per le prestazioni pensionistiche;

u0097 della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale di cui all’art, 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

Alla luce di tale disposizione normativa, la cartella impugnata è, dunque, tempestiva in quanto riferita alla dichiarazione dell’anno 2009 (scadenza nell’anno 2010) e notificata in data 18 settembre 2013.

Neppure il quarto motivo di appello può trovare accoglimento. Sul punto vanno condivise le considerazioni dei giudici di prime cure posto che il contribuente, a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle scritture obbligatorie, non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti. dovendo egli altresì dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza. di averne controllato l’effettiva esecuzione. Tale prova, nel concreto, è superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista. La sospensione della riscossione delle pene pecuniarie, qualora la violazione consegua alla condotta illecita. penalmente rilevante, del professionista, è possibile solo nel caso in cui il contribuente dimostri di aver fornito al professionista incaricato, denunciato all’Autorità Giudiziaria, la provvista di quanto dovuto all’Erario e di avere vigilato sul puntuale adempimento del mandato (in tal senso la recentissima Cass., ordinanza n. 5661 del 2 marzo 2020).

L’appello va, quindi, respinto.

In applicazione del principio della soccombenza la Costruzioni D. s.r.l. va condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, delle spese liquidate per l’odierno grado del giudizio in euro 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti. Si compensano le spese nel rapporto con Riscossione Sicilia s.p.a. non costituita nel presente grado.

P.Q.M.

Rigetta l’appello. Condanna la Costruzioni D. s.r.l. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate di Palermo delle spese dell’odierno grado del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri accessori se dovuti.

Spese compensate nel rapporto con Riscossione Sicilia s.p.a.