CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14774 depositata il 19 luglio 2016 – Ai fini della decorrenza del termine di quindici anni entro cui, a norma dell’art. 137, comma 6, del d.p.r. 1124/1965, può procedersi all’ultima revisione della rendita da malattia professionale per modificazioni dell’inabilità permanente, il “dies a quo” è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14774 depositata il 19 luglio 2016 LAVORO - SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL - RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE - SOPPRESSIONE - RIPRISTINO - DOMANDA Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda proposta da M.F. con ricorso del 27 luglio 2006, avente ad oggetto il [...]

