sicurezza sul lavoro

ORDINANZA MINISTERIALE 09 maggio 2022 – Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri»

ORDINANZA MINISTERIALE 09 maggio 2022 Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri» Art. 1 1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», che costituisce [...]

CORTE DI CASSAZIONE, srzione penale, sentenza n. 18838 depositata il 12 maggio 2022 – In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l'esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l'informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14655 – In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell’Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l’ammontare dell’indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell’Inail, stabilendo, quindi, se l’importo richiesto dall’istituto rientri o meno nel predetto limite

In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso dell'Inail, stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18059 depositata il 6 maggio 2022 – Un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro

Un comportamento, anche avventato, del lavoratore se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 – Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp ed omessa valutazione del rischio, dell’obbligo di formazione e informazione del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 Infortunio sul lavoro - Omicidio colposo - Responsabilità del datore - Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp - Omessa valutazione del rischio - Obbligo di formazione e informazione del lavoratore Considerato in fatto 1. La Corte di appello di Venezia [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15486 depositata il 21 aprile 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15157 depositata il 20 aprile 2022 – L’esistenza di postazioni di lavoro in quota “impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate” essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato “dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l’uomo”. E ciò, perché “l’art. 122 menzione il pericolo di caduta di “persone e di cose”, senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione”

L'esistenza di postazioni di lavoro in quota "impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate" essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato "dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l'uomo". E ciò, perché "l'art. 122 menzione il pericolo di caduta di "persone e di cose", senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15167 depositata il 20 aprile 2022 – In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

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