sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 – Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp ed omessa valutazione del rischio, dell’obbligo di formazione e informazione del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16562 depositata il 29 aprile 2022 Infortunio sul lavoro - Omicidio colposo - Responsabilità del datore - Cumulo della qualifica datoriale con quella di Rspp - Omessa valutazione del rischio - Obbligo di formazione e informazione del lavoratore Considerato in fatto 1. La Corte di appello di Venezia [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15486 depositata il 21 aprile 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15157 depositata il 20 aprile 2022 – L’esistenza di postazioni di lavoro in quota “impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate” essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato “dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l’uomo”. E ciò, perché “l’art. 122 menzione il pericolo di caduta di “persone e di cose”, senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione”

L'esistenza di postazioni di lavoro in quota "impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate" essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato "dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l'uomo". E ciò, perché "l'art. 122 menzione il pericolo di caduta di "persone e di cose", senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione"

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 15167 depositata il 20 aprile 2022 – In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre

INAIL – Comunicato 20 aprile 2022 – Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza

INAIL - Comunicato 20 aprile 2022 Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza Proseguendo nella collana di approfondimenti relativi all’accertamento tecnico condotto dall’Istituto su prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, il testo presenta schede dettagliate sulle non conformità rilevate evidenziando le soluzioni costruttive ritenute accettabili Confezionatrici di alimenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13736 depositata l’11 aprile 2022 – Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13720 depositata l’11 aprile 2022 – E’ preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell’infortunio occorso

E' preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell'esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell'infortunio occorso

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