sicurezza sul lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13220 depositata il 7 aprile 2022 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227 – In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11587 depositata il 30 marzo 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9005 – Nel giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso da parte dell’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l’Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all’infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall’infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum

Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11992 depositata il 1° aprile 2022 – Violazioni in materia di sicurezza del lavoro ed inapplicabilità art. 131-bis c.p.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11992 depositata il 1° aprile 2022 Violazioni in materia di sicurezza del lavoro - D.lgs. n. 81/2008 - Reato di pericolo presunto - Causa di esclusione della punibilità - Commissione di più reati della stessa indole - Inapplicabilità art. 131-bis c.p. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 marzo 2022, n. 10165 – La domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore vittima di un infortunio mortale ha natura aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che l’onere di provare la condotta illecita, la natura colposa di essa, il nesso causale e il danno grava sugli attori

La domanda di risarcimento del danno proposta dai prossimi congiunti del lavoratore vittima di un infortunio mortale ha natura aquiliana e non contrattuale, con la conseguenza che l'onere di provare la condotta illecita, la natura colposa di essa, il nesso causale e il danno grava sugli attori

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10334 depositata il 24 marzo 2022 – Non si può trascurare il profilo dell’esigibilità, in capo al datore di lavoro, di un dovere di sorveglianza che si spinga a un controllo costante e ininterrotto del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza da parte dei lavoratori: esigibilità che invece, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, non si estende all’obbligo di monitoraggio “momento per momento” delle lavorazioni e dell’ottemperanza alle  prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati

Non si può trascurare il profilo dell'esigibilità, in capo al datore di lavoro, di un dovere di sorveglianza che si spinga a un controllo costante e ininterrotto del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza da parte dei lavoratori: esigibilità che invece, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, non si estende all'obbligo di monitoraggio "momento per momento" delle lavorazioni e dell'ottemperanza alle  prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 marzo 2022, n. 9159 – Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell’INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l’affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l’azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

Inammissibilità del ricorso per violazione del principio di specificità quando la parte ricorrente omette di trascrivere o esporre per riassunto il contenuto del ricorso introduttivo dell'INAIL al fine di consentire al Collegio, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della congruità e logicità della motivazione resa dalla Corte di merito circa la adeguatezza ed idoneità del compendio allegatorio di primo grado a fondare l'affermazione della responsabilità penale della società quale presupposto per l'azione di regresso. La tecnica redazionale utilizzata nella illustrazione del motivo, connotata dalla trascrizione solo parziale di alcuni brani non consente di verificare la completezza ed idoneità delle allegazioni in fatto e deduzioni in diritto formulate

Torna in cima