sicurezza sul lavoro

INAIL – Comunicato 20 aprile 2022 – Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza

INAIL - Comunicato 20 aprile 2022 Macchine per imballaggio, una guida Inail spiega come accertarne la sicurezza Proseguendo nella collana di approfondimenti relativi all’accertamento tecnico condotto dall’Istituto su prodotti immessi sul mercato ai sensi della direttiva macchine, il testo presenta schede dettagliate sulle non conformità rilevate evidenziando le soluzioni costruttive ritenute accettabili Confezionatrici di alimenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13736 depositata l’11 aprile 2022 – Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13720 depositata l’11 aprile 2022 – E’ preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell’esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell’infortunio occorso

E' preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell'esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, debba rispondere dell'infortunio occorso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13220 depositata il 7 aprile 2022 – Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

Qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11227 – In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 11587 depositata il 30 marzo 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente. Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 marzo 2022, n. 9005 – Nel giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso da parte dell’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l’Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all’infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall’infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum

Nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum

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